Appalti non genuini e somministrazione di manodopera

Ci troviamo spesso in cantieri in cui il confine tra appalto e lavoro subordinato è tutt’altro che chiaro: questa gestione errata della forza lavoro può portare a problematiche gravi nel caso di ispezioni o, peggio, in caso di incidenti.

Uno dei rischi è proprio quello di sottovalutare le responsabilità del committente, che utilizza il contratto di appalto credendo di liberarsi così dei doveri legati alla sicurezza sul luogo di lavoro, nella pratica peggiorando la sua situazione in caso di problemi.

In questi casi infatti la carta “canta” ben poco: al sorgere di problemi, indipendentemente dalla formalità di un contratto di appalto, vengono analizzati gli obblighi ed i doveri di tutte le parti in gioco, studiando nel dettaglio e nella pratica le situazioni che si creano nel cantiere.

È quindi evidente che se un artigiano svolge la sua attività lavorativa come fosse il dipendente di un’azienda formalmente appaltante, la stessa azienda avrà parecchia difficoltà a sostenere la genuinità del contratto d’appalto.

Cosa cambia tra appalto di servizi a somministrazione di manodopera?

La prima distinzione che occorre fare tra le due forme contrattuali – il contratto di appalto e la somministrazione di manodopera – sta nel fatto che il contratto di appalto ha come base un’obbligazione di risultato, dall’appaltatore per far conseguire al committente il risultato previsto e accordato.

La somministrazione di lavoro prevede invece una serie di indici che distanziano quest’ultima tipologia di contratto dal precedente, come ben indicati dal Consiglio di Stato in una sentenza del 2018:

  • richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
  • inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
  • mancata identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
  • proprietà, in capo al committente, delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
  • organizzazione, da parte del committente, delle attività dei dipendenti dell’appaltatore.

Analizzando quanto sopra, diventa facilmente riscontrabile e identificabile un appalto “fittizio”, anche dall’Ispettorato del Lavoro, formato e preparato a queste situazioni.

Per questo motivo è bene analizzare con grande attenzione le attività svolte dalle varie figure all’interno di un cantiere, andando a identificare di volta in volta la miglior forma contrattuale da applicare.

In fine teniamo a sottolineare che i tentativi di “scansare” i propri obblighi legati alla sicurezza sul lavoro tramite contratti che solo di facciata sollevano l’azienda dalle proprie responsabilità non solo è moralmente detestabile, ma anche assolutamente inutile.

Come evitare situazioni di questo tipo?

Un utile strumento per delineare le attività dell’appalto è l’elaborazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che se pur non risolve ovviamente la questione legata ad un appalto genuino o meno, permette certamente di comprendere se la circostanza dell’intervento lavorativo si delinea come appalto oppure come somministrazione di manodopera.

Se hai bisogno di chiarimenti o di qualche informazione in più, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo sicurezza@aerreuno.com – riferimento Claudio Pachera.

Richiedi Info https://www.aerreuno.it/contatti/

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