Ci eravamo lasciati, un paio di mesi fa, con grossi dubbi sull’obbligo di nomina di un Consulente A.D.R. anche per gli SPEDITORI di merce e/o rifiuti pericolosi rientranti nella normativa ADR.
Ora con la nota esplicativa pubblicata il 21 dicembre dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è provato a fare chiarezza sulla situazione degli Speditori, per i quali vengono applicate alcune esenzioni già previste per le altre figure del mondo A.D.R..
Il MIT ha infatti evidenziato che, tenuto conto delle attuali esenzioni presenti in Italia, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse si applicano anche agli speditori.
Le esenzioni
Il D.Lgs. 40/2000 prevede esenzioni dalla nomina del Consulente ADR nel caso vengano rispettate alcune condizioni specifiche, cioè:
– che vengano svolte massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
– che queste operazioni risultino in un massimo di 180 tonnellate/anno;
– che le operazioni siano relative alla movimentazione di merci/rifiuti con basso grado di pericolosità.
La comunicazione annuale alla Motorizzazione
Nei casi sopra descritti, l’esenzione è applicabile se l’azienda comunica l’intenzione di avvalersi di detta esenzione all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, per ciascun anno solare.
La copia della comunicazione dovrà quindi accompagnare la merce pericolosa in ogni operazione di trasporto.
Le altre esenzioni
Non è ancora stata confermata per gli speditori l’esenzione legata ai quantitativi al di sotto dei limiti definiti dalle disposizioni 1.1.3.4 ADR (merci imballate in quantità limitate) e 1.1.3.6 ADR (merci trasportate in quantità limitata), ex marginali 10010 e 10011, per la quale invitiamo ad attendere disposizioni ufficiali da parte del Governo.
Come procedere
Va chiarito, come ricordato tra l’altro dalla nota del MIT, che anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR, gli operatori coinvolti devono in ogni caso ottemperare alle prescrizioni previste dall’accordo ADR, ossia:
- Classificare i rifiuti secondo la normativa ADR;
- Utilizzare idonei imballaggi;
- Etichettare i colli;
- Redigere il documento di trasporto ADR o integrare il formulario con le necessarie diciture;
- Verificare l’idoneità del veicolo e del conducente al trasporto soggetto ad ADR (i documenti, l’equipaggiamento, la segnaletica sul veicolo…).
Teniamo a ricordare che la responsabilità di una corretta gestione dei rifiuti è del produttore dei rifiuti stessi.
Per quanto riguarda altre indicazioni sulle esenzioni, entro la fine di dicembre ci si aspetta una disposizione da parte del Governo che renda effettive le esenzioni – dovremo quindi attendere ancora qualche giorno per avere l’ufficialità di quanto spiegato in questo articolo: non mancheremo di aggiornarti appena possibile!
I nostri contatti
Come sempre, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo ambiente@aerreuno.com.