A decorrere dal 21 febbraio 2023 verrà applicato, come previsto dall’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08, il valore limite di 0,05 mg/m3 ai fini della valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Tale limite è riferito al Carbonio Elementare determinato mediante campionamento attivo personale e/o ambientale della frazione particellare PM2,5.
Le situazioni lavorative per le quali è necessario un approfondimento, orientato alla valutazione del rischio per la salute dei lavoratori, sono tutte quelle che comportano la potenziale esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (ad esempio, quelle svolte in prossimità di corsie di carico).
Dal punto di vista prettamente operativo, qualora dalle indagini eseguite si riscontrasse la presenza di tale sostanza, ai fini della valutazione della conformità dell’esposizione dei lavoratori si dovrebbe procedere in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN 689:2019.
Si specifica che l’assenza di qualunque evidenza di effettiva valutazione dell’esposizione potrebbe comportare, in caso di controllo da parte dell’Autorità Competente, la contestazione al Datore di Lavoro della non idoneità o incompletezza della valutazione dei rischi per mancata valutazione di tutti i rischi presenti, con particolare riferimento al rischio cancerogeno.
Come procedere
Lo Studio Aerreuno è a disposizione per verificare se all’interno della tua Impresa è necessario un intervento, ed eventualmente seguirti nella gestione delle misurazioni.
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