Ancora una novità per il Decreto EoW Inerti (D.M. 152/2022)
Il c.d. Milleproroghe (Legge n. 14 del 24 Febbraio 2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/02/2023, apporta modifiche alle tempistiche di applicazione della norma – ecco cosa cambia:
- il Ministero ha tempo fino al 03/11/2023 per apportare ulteriori modifiche al Decreto EoW Inerti;
- il termine entro il quale gli impianti di recupero di rifiuti inerti avranno l’obbligo di adeguarsi al Decreto EoW Inerti (D.M. 152/2022) è prorogato al 03/05/2024.
Nei prossimi 6 mesi quindi il Ministero modificherà il decreto sulla base delle criticità già emerse per l’applicazione delle nuove regole per classificare l’EoW inerte prodotto dagli impianti di recupero che trattano rifiuti di natura inerte.
Gli impianti di recupero avranno poi ulteriori 6 mesi (entro il 03/05/2024) per adeguarsi al Decreto stesso.
Il riassunto della norma
Il 20 Ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 152 del 27 Settembre 2022, il quale disciplina i criteri secondo i quali i rifiuti inerti possono essere classificati come EoW (End of Waste, tradotto “Cessazione della qualifica di rifiuto”) a seguito delle operazioni di trattamento effettuate in un impianto di recupero rifiuti autorizzato.
L’EoW derivante da detti rifiuti viene denominato “aggregato recuperato”.
Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 04 Novembre 2022 e le nuove regole dovranno essere applicate entro il 03 Maggio 2023 entro il 03/05/2024.
Qui di seguito un breve riassunto di quanto è previsto dal nuovo Decreto.
Qui di seguito un breve riassunto di quanto è previsto dal nuovo Decreto.
Cosa fare se vuoi produrre aggregato recuperato
Entro il 03 Maggio 2024 è necessario comunicare all’ente competente l’adeguamento al nuovo decreto del proprio impianto.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Nelle more dell’adeguamento autorizzativo del proprio impianto, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto possono essere utilizzati e dovranno comunque avere le caratteristiche previste dalla propria Autorizzazione.
Il periodo transitorio finirà il 03 Maggio 2024.
Come procedere
Lo Studio Aerreuno è a disposizione per aiutarti ad avviare il percorso per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, obbligatoria per poter applicare quanto previsto dal nuovo Decreto.
Puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo ambiente@aerreuno.com.
LE SPECIFICHE DEL DECRETO
Rifiuti inerti ammessi per la produzione di “aggregato recuperato”.
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti elencati di seguito:
1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)
CER | DESCRIZIONE |
17.01.01 | Cemento |
17.01.02 | Mattoni |
17.01.03 | Mattonelle e ceramiche |
17.01.07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 |
17.03.02 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 |
17.05.04 | Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 |
17.05.08 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07 |
17.09.04 | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 |
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)
CER | DESCRIZIONE |
01.04.08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 |
01.04.09 | Scarti di sabbia e argilla |
01.04.10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 |
01.04.13 | Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 |
10.12.01 | Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
10.12.06 | Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso |
10.12.08 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
10.13.11 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10 |
12.01.17 | Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto |
19.12.09 | Minerali (ad esempio, sabbia, rocce) |
Attenzione! Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Obbligo di Certificazione UNI EN ISO 9001 per gli impianti che producono aggregato recuperato (EoW inerte)
Gli impianti di recupero che producono aggregato recuperato devono applicare un Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 certificata da un organismo accreditato.
Verifiche, trattamenti e operazioni sui rifiuti inerti
I trattamenti e le operazioni da effettuare sui rifiuti in entrata sono ben indicati nel nuovo Decreto:
- Verifica della documentazione;
- Controllo visivo;
- Accettazione del rifiuto solo quando l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo;
- Pesatura e registrazione del carico;
- Stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri;
- Messa in riserva dei rifiuti conformi in area dedicata impedendo la miscelazione con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- Movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato;
- Svolgimento di controlli supplementari a campione anche tramite analisi, e in ogni caso quando l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
- Trattamento dei rifiuti tramite una o più delle operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Caratteristiche dell’aggregato recuperato
A seguito dei trattamenti, ogni lotto di aggregato recuperato (per un quantitativo non superiore ai 3.000 m3) dovrà rispettare specifici requisiti, da verificare tramite analisi (Tabella 2 dell’Allegato 1 del Decreto) e test di cessione (Tabella 3 dell’Allegato 1 del Decreto); il produttore dovrà poi attestare il rispetto di tali requisiti con una dichiarazione di conformità da inviare a Provincia/Regione e ARPA territorialmente competente.
Dovrà inoltre essere conservato per 5 anni, presso l’impianto di produzione o la sede legale, un campione di aggregato recuperato relativo a ciascun lotto prodotto.
Utilizzi dell’aggregato recuperato
L’aggregato recuperato può essere utilizzato esclusivamente per:
- La realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- La realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- La realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- La realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- La realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- Il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), si applica la Marcatura CE (Reg. UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011).
Per gli utilizzi di cui alla lettera f) devono essere rispettati i limiti relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento (voce 47 dell’allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006).