Le novità per gli ADDETTI ANTINCENDIO

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Entrato in vigore il 4 ottobre 2022, il DM 02 settembre 2021 introduce non poche novità sulla gestione dell’antincendio in azienda – dalla denominazione dei livelli di rischio alle ore di formazione e tempi di rinnovo, ecco cosa cambia.

Nuova suddivisione dei livelli di rischio

Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

      • il rischio basso è rinominato “livello 1”;

      • il rischio medio è rinominato “livello 2”;

      • il rischio alto è rinominato “livello 3”.

    Nuova frequenza di aggiornamento

    Varia anche la frequenza della formazione: il nuovo decreto prevede infatti che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio va ripetuto con cadenza almeno quinquennale.

    Quindi:

        • per gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione;

        • se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (04/10/2022), dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’aggiornamento è d’obbligo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).

      I LIVELLI DI RISCHIO NEL DETTAGLIO

      Livello 1 – ex basso

      Rientrano nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

      Per questo Livello, la formazione diventa anche Pratica: sono infatti obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili, oltre alla classica teoria, portando il corso a 8 ore totali (in precedenza 4).

      Livello 2 – ex medio

      Rientrano nelle attività di livello 2:

          • i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;

          • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

        Per questo Livello, le ore di formazione restano sempre 8, ma variano gli specifici argomenti trattati.

        Livello 3 – ex alto

        Rientrano nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, con una novità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio e/o trattamento rifiuti.

        Ecco un elenco parziale delle attività rientranti:

            • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m 2;

            • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m 2;

            • uffici con oltre 1000 persone presenti;

            • alberghi con oltre 200 posti letto;

            • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

            • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

            • uffici con oltre 1.000 persone presenti (e non più lavoratori, come indicato nel precedente decreto);

            • NUOVO! stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) e che saranno soggetti anche all’esame di idoneità tecnica presso i VVF.

          Anche per questo Livello rimangono invariate le ore di corso (16), divise tra teoria e pratica, oltre all’esame obbligatorio da svolgere tramite i VVF.

          In sintesi

          Le principali novità che coinvolgono le aziende introdotte da questo decreto sono:

              • nuova nomenclatura del livello di rischio degli addetti antincendio (livello 1, 2 e 3) che è diverso dalla classificazione del rischio aziendale che emerge dalla valutazione dei rischi;

              • periodicità tassativa per l’aggiornamento quinquennale anche per i corsi già fatti;

              • prove pratiche anche per corsi e gli aggiornamenti futuri per quelli di livello 1 (ex basso);

              • classificazione a livello 3 (ex elevato) per le attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti (escluso gli inerti) con necessità di conseguire l’attestato di idoneità tecnica presso i VVF (ossia esame finale pratico e teorico presso i VVF);

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