AGLI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI: le novità per gli Addetti Antincendio

Corso antincendio livello 1-2-3

Entrato in vigore il 4 ottobre 2022, il DM 02 settembre 2021 introduce non poche novità sulla gestione dell’antincendio in azienda, soprattutto per gli IMPIANTI CHE GESTISCONO RIFIUTI, classificati nel Livello 3 – il livello di rischio più elevato.

Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

  • il rischio basso è rinominato “livello 1”;
  • il rischio medio è rinominato “livello 2”;
  • il rischio alto è rinominato “livello 3”.

Gli impianti rientrano proprio in quest’ultimo livello 3, il più elevato.

Perché Livello 3

Rientrano nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, con una grossa novità per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio e/o trattamento rifiuti.

Ecco un elenco parziale delle attività rientranti:

  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m 2;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m 2;
  • uffici con oltre 1000 persone presenti;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti (e non più lavoratori, come indicato nel precedente decreto);
  • NUOVO! Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).

Per questo Livello le ore di corso sono 16, divise tra teoria e pratica.

Attestato di idoneità tecnica – esame VVF

All’interno delle attività produttive di cui all’allegato IV del Decreto (quindi anche degli impianti di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti) gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, mediante il superamento di un esame (teorico e pratico) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’esame antincendio presso i Vigili del Fuoco (VVF) si articola in tre parti: un test scritto, una prova orale e una prova pratica.

A seguito del superamento della prova tecnica, il Comando di VVF rilascia l’attestato di idoneità tecnica antincendio.

Nuova frequenza di aggiornamento

Stabilita la frequenza della formazione: il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio vada ripetuto con cadenza almeno quinquennale.

Cosa fare per essere in regola

Questi nuovi obblighi formativi sono già in corso di validità: significa che la formazione andrà svolta il prima possibile per poter dimostrare di essere in linea con la vigente normativa.

Lo studio Aerreuno ha organizzato il corso adatto al Livello di rischio adeguato alla tua Impresa, necessario per potersi iscrivere all’esame per il conseguimento dell’idoneità tecnica da parte dei VVF.

A questo link tutte le informazioni sul prossimo corso in partenza.

Per eventuali ulteriori informazioni puoi contattarci tramite mail all’indirizzo sicurezza@aerreuno.com o chiamarci al numero 045 7901403.

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