Smart working e sicurezza: informativa annuale obbligatoria e nuove responsabilità per le aziende

A cura del dott. Claudio Pachera.


Con la crescente diffusione del lavoro agile, le aziende sono chiamate a gestire con sempre maggiore attenzione anche gli aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali. Su questo tema, il quadro normativo ha ricevuto un importante rafforzamento con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, inserendo una previsione espressa dedicata alle prestazioni svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

La nuova disposizione stabilisce che l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, in particolare quelli legati all’utilizzo dei videoterminali, avviene mediante la consegna al lavoratore e al RLS di una specifica informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale al lavoratore e al RLS. Sul piano operativo, è inoltre opportuno aggiornarla e trasmetterla nuovamente anche all’avvio del lavoro agile e ogni volta che intervengano modifiche rilevanti nelle condizioni di lavoro, nelle attrezzature utilizzate o nell’organizzazione dell’attività.

Questo obbligo era già previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017, che stabiliva appunto la consegna dell’informativa con periodicità almeno annuale. La novità introdotta nel 2026 non consiste quindi nell’aver previsto per la prima volta tale scadenza, ma nell’aver rafforzato l’obbligo all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza, rendendolo ancora più rilevante sotto il profilo operativo e sanzionatorio.

Cosa deve contenere l’informativa

L’informativa non può essere un documento generico. Deve essere costruita in modo coerente con l’organizzazione aziendale e con le concrete modalità di svolgimento dell’attività in smart working. In particolare, deve includere almeno:

  • i rischi generali connessi all’attività lavorativa;
  • i rischi specifici del lavoro agile, come uso prolungato dei videoterminali, postura, ergonomia della postazione, microclima, illuminazione, rischio elettrico e corretta gestione degli spazi domestici o esterni;
  • le misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • il corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti tecnologici;
  • gli obblighi e i comportamenti richiesti al lavoratore, che resta tenuto a cooperare all’attuazione delle misure predisposte dal datore di lavoro.


Perché oggi serve maggiore attenzione

L’intervento normativo del 2026 ha reso più esplicito il collegamento tra obbligo informativo e regime sanzionatorio. La modifica all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 richiama infatti la violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7-bis, prevedendo per datore di lavoro e dirigente l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.Oltre alla sanzione, la mancata predisposizione e consegna dell’informativa può assumere rilievo anche in caso di infortunio o di contestazioni relative all’adempimento degli obblighi di tutela del lavoratore.



Alla luce di questo aggiornamento, è opportuno che le aziende verifichino senza ritardi:

  • la presenza di un’informativa sul lavoro agile aggiornata;
  • la pianificazione della consegna ai lavoratori con periodicità annuale;
  • la consegna anche al RLS;
  • la raccolta di evidenze della presa visione o della sottoscrizione, secondo le procedure adottate internamente.


Un obbligo da gestire con attenzione

Gestire correttamente la sicurezza nel lavoro agile non significa solo “avere un modello firmato”. Significa fornire ai lavoratori indicazioni concrete per operare in condizioni adeguate anche fuori dall’ufficio, riducendo i rischi legati a posture scorrette, utilizzo improprio delle attrezzature, affaticamento visivo e carichi organizzativi non ben governati. Per questo l’informativa deve essere aggiornata e personalizzata.

Un modello da adattare alle esigenze aziendali

A supporto dell’articolo, è possibile scaricare un modello di informativa per il lavoro agile, pensato come riferimento operativo da adattare alle specifiche esigenze e modalità organizzative dell’azienda.

Il modello va personalizzato con particolare attenzione a:

  • modalità organizzative adottate;
  • attrezzature fornite ai lavoratori;
  • misure di prevenzione e protezione definite.

È inoltre consigliabile integrare in modo puntuale la sezione dedicata al supporto informatico e tecnologico messo a disposizione dall’azienda, indicando ad esempio hardware, software, modalità di accesso, sicurezza dei dati e assistenza tecnica.

Come può supportarti Aerreuno

Aerreuno supporta aziende e professionisti nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il lavoro agile. Possiamo affiancarti per:

  • personalizzare il modello di informativa;
  • verificare la conformità normativa della documentazione aziendale;
  • supporto nella gestione delle evidenze documentali.


Hai già verificato se la tua informativa smart working è aggiornata?
Contatta Aerreuno per un supporto operativo e normativo dedicato.


SCARICA IL MODELLO DI INFORMATIVA QUI

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