Chi si occupa di sicurezza sul lavoro lo sa bene: la delega di funzioni è uno strumento che può nascondere delle insidie per il datore di lavoro. Prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, consente al datore di lavoro di trasferire parte dei propri obblighi a un soggetto dotato di requisiti adeguati di professionalità ed esperienza, purché la delega sia formale, completa e reale e non semplicemente una firma su un foglio.
Infatti, perché la delega sia valida, deve presentare queste caratteristiche:
- Competenza del delegato: il soggetto delegato deve avere preparazione ed esperienza coerenti con le funzioni assegnate.
- Poteri effettivi: al delegato devono essere attribuiti veri poteri di organizzazione, gestione e controllo.
- Autonomia di spesa: deve poter agire concretamente, anche dal punto di vista economico.
- Forma scritta e accettazione: il tutto deve risultare da un atto formale, datato e firmato.
- Trasferimento di obblighi delegabili: la delega non può trasferire gli obblighi indelegabili del datore di lavoro: redigere il DVR e nominare l’RSPP.
Chi può essere il delegato?
Nella prassi, il datore di lavoro tende a delegare i compiti di salute e sicurezza ai dirigenti, figure che già l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 individua come responsabili di attuare le direttive datoriali.
Tuttavia, la giurisprudenza ammette che la delega possa essere conferita anche a un preposto, purché siano rispettati tutti i requisiti dell’art. 16. In tal caso, il preposto cumula:
- i propri obblighi originari come da art. 19 (vigilanza, segnalazione di pericoli, ecc.);
- e gli obblighi derivativi ricevuti per effetto della delega.
Quando è possibile delegare il preposto?
Soffermandoci sui preposti, bisogna far attenzione quando si pensa di delegare delle funzioni a queste figure.
In questo caso le recenti sentenze della Cassazione (vedi ad es. Cassazione Penale, Sez. III, 26 settembre 2025 n. 32030) hanno ribadito che la delega non viene considerata valida se:
- il preposto delegato è privo di autonomia decisionale e di spesa, e, di fatto, il datore di lavoro continua a esercitare un controllo diretto e quotidiano sull’attività.
- La struttura e l’organizzazione aziendale non rendono realmente necessaria una delega. Ad esempio, se il datore di lavoro non può vigilare direttamente su tutte le attività a causa di lunghe distanze o di contemporaneità (pensiamo ai cantieri) la delega può ritenersi necessaria.
- La delega non è dimostrabile (ricordiamo che l’onere della prova è in capo al datore di lavoro) o ha dei vizi di forma, come la mancanza della data certa.
- Il datore di lavoro non vigila complessivamente sul rispetto dei compiti che sono stati delegati. Infatti ricordiamo che il datore di lavoro può delegare l’esecuzione, non la responsabilità ultima, perciò ha l’obbligo di vigilare.
Eri a conoscenza di queste informazioni? Lo sappiamo, la gestione della sicurezza sul lavoro spesso sembra una montagna insormontabile di obblighi e cose da sapere, per questo Aerreuno affianca imprese e professionisti nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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