Decreto Sicurezza: novità su regole, obblighi, opportunità: tutto quello che devi sapere subito

Decreto Sicurezza: novità su regole, obblighi, opportunità

a cura di Arianna Pizzeghello

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 Ottobre 2025, il Decreto Legge n. 159 del 31 Ottobre 2025, contenente misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori e le politiche sociali. Il provvedimento, atteso in diversi settori, interviene con una serie di disposizioni che toccano da vicino il mondo del lavoro, lo stesso è da considerarsi in vigore dalla data di pubblicazione sopra citata, seguirà l’iter parlamentare di conversione in legge, da completarsi entro 60 giorni, pena la decadenza dei provvedimenti.

Il decreto, composto da 21 articoli, si concentra particolarmente su due ambiti specifici: l’agricoltura e l’edilizia. Tra le novità più rilevanti, spicca l’introduzione del “badge di cantiere”, uno strumento finalizzato a garantire maggiore tracciabilità e regolarità nei luoghi di lavoro delle costruzioni. In parallelo, sono previsti inasprimenti delle sanzioni per quelle imprese che operano senza patente a crediti.

L’obiettivo dichiarato del governo è potenziare la cultura della prevenzione, non solo attraverso un rafforzamento della vigilanza ispettiva, ma anche agendo sulla formazione. Una delle misure più significative in questo senso è la sospensione delle attività di formazione scuola-lavoro per quegli stage o tirocini che espongono gli studenti a lavorazioni considerate ad “elevato rischio”.

Nonostante le intenzioni, le prime reazioni dal mondo sindacale lasciano trasparire scetticismo. Secondo alcuni commenti raccolti, in seguito all’approvazione del testo in Consiglio dei Ministri, queste misure, seppur un passo avanti, non sarebbero sufficienti a determinare una riduzione effettiva del numero di infortuni sul lavoro, un fenomeno che continua a richiedere, a giudizio dei sindacati, interventi più incisivi e strutturali.

Il sistema premiante: contributi agevolati e “lavoro agricolo di qualità”

Uno dei pilastri del decreto è la leva economica a favore delle aziende che investono in sicurezza.

  • Revisione aliquote INAIL e contributi agricoli: A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL sarà autorizzata a rivedere le aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico, così come i contributi in agricoltura. Le imprese con un basso tasso di infortuni saranno dunque premiate, mentre sono state introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus.
  • Rete del lavoro agricolo di qualità: Per farne parte, le aziende dovranno dimostrare di non aver subito condanne penali o sanzioni amministrative in materia di sicurezza negli ultimi tre anni. A queste verrà riservata una quota privilegiata delle risorse programmate dall’INAIL.

Controlli più stringenti: subappalti, badge e forze dell’ordine

Parallelamente agli incentivi, viene rafforzato il sistema di vigilanza.

  • Lotta agli abusi nel subappalto: L’attività di vigilanza dell’INAIL sarà indirizzata in modo mirato verso i datori di lavoro che ricorrono al subappalto, sia nel pubblico che nel privato.
  • Strumenti digitali: Vengono ufficializzate e implementate le disposizioni sul badge di cantiere e sulla patente a crediti. Il badge, in particolare, vedrà la precompilazione digitale con i dati dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL. Il governo si riserva inoltre di individuare ulteriori settori a rischio elevato, oltre a quello edile.
  • Potenziamento degli organici: Per rendere effettivi questi controlli, è previsto un incremento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Formazione, tutela e prevenzione avanzata

Il decreto interviene in profondità sulla qualità della formazione e su misure di prevenzione innovative.

  • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): L’obbligo di aggiornamento periodico viene esteso anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. Saranno innalzati anche i requisiti qualitativi per gli enti di formazione accreditati.
  • Tutela degli studenti: Si rafforza la copertura assicurativa INAIL per i partecipanti ai percorsi scuola-lavoro, estendendola anche al tragitto casa-luogo di lavoro. Inoltre, viene istituita una borsa di studio INAIL a favore degli studenti superstiti di vittime di infortuni mortali o malattie professionali.
  • Analisi dei “near miss” (mancati infortuni): Le aziende con più di 15 dipendenti dovranno dotarsi di linee guida per l’identificazione e l’analisi di questi eventi, considerati cruciali per prevenire incidenti gravi. Per le imprese che adotteranno modelli organizzativi avanzati per la sicurezza sono previsti ulteriori incentivi economici.
  • Visite mediche aggiuntive: Nei cantieri e nelle attività ad alto rischio, i medici competenti potranno effettuare una visita straordinaria qualora sussista il ragionevole sospetto che un lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Destinazione “virtuosa” delle sanzioni

  • In un’ottica di circolarità, il decreto stabilisce che le risorse raccolte dalle ASL attraverso le multe dovranno essere reinvestite esclusivamente in attività di sorveglianza epidemiologica, nel potenziamento dei servizi di prevenzione e in corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Di seguito riportiamo i titoli dei 21 articoli presentati nel nuovo decreto-legge:

  • Articolo 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL
  • Articolo 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Articolo 3 – Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti
  • Articolo 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • Articolo 5 – Interventi in materia di prevenzione e formazione
  • Articolo 6 – Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
  • Articolo 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
  • Articolo 8 – Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali
  • Articolo 9 – Modifica all’articolo 10 della legge 5 Maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL
  • Articolo 10 – Disposizioni in materia di norme UNI
  • Articolo 11 – Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative INAIL
  • Articolo 12 – Disposizioni in materia di personale medico INAIL
  • Articolo 13 – Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
  • Articolo 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
  • Articolo 16 – Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
  • Articolo 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile
  • Articolo 19 – Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Articolo 20 – Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
  • Articolo 21 – Entrata in vigore

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