Prevenzione Incendi: Contenitori Distributori

Nuove Norme di Prevenzione Incendi

Con il DM 22.11.2017, pubblicato nella GU n.285 del 6 dicembre 2017 è stata adottata una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti l’attività.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Il Decreto è articolato in 6 articoli (Campo di applicazione, Obiettivi, Disposizioni tecniche, Applicazione delle disposizioni tecniche, Impiego di prodotti uso antincendio, Disposizioni finali). In particolare segnalo l’art.4 (Applicazione delle disposizioni tecniche) in cui si precisa che il Decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Ministeriale si evidenzia:

1. il contenitore-distributore di gasolio abbia parete doppia o in alternativa singola purché provvista di un bacino di contenimento del 110 % del suo volume;

2. i contenitori-distributori dovranno essere posizionati in aree sgombre e di ampiezza superiore o uguale a 3 metri e che dovranno essere rispettate determinate distanze dalle altre strutture: 5 metri da altri fabbricati contenenti materiali combustibili non soggetti alla prevenzione incendi, 10 metri da edifici abitativi o da depositi soggetti a prevenzione incendi, 15 metri da linee ferroviarie e tramviarie, 6 metri da linee elettriche;

3. dovrà essere presente la targa identificativa riportante nome e indirizzo del costruttore, numero di matricola, materiale di costruzione, capacità e spessore, pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di approvazione (a cura del costruttore);

4. la cartellonistica esplicativa;

5. almeno due estintori antincendio portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B (tipicamente da 6kg) e, nel caso in cui la capacità complessiva del deposito sia almeno di 6m3, un terzo estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3.

Esenzioni dalla regola tecnica per distributori/contenitori di carburante

Restano, quindi, esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica, i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

A questo link (Gazzetta Ufficiale) troverai il testo integrale del provvedimento.

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