ULTIME NOVITÀ DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

ALBO Rifiuti – Disciplina della cessazione del Responsabile Tecnico (link:https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/095-Del1_30.01.2020.pdf)

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Determinazione n. 1 del 30 Gennaio 2020, ha chiarito le procedure relative alla cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico.

In caso di cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico (qualsiasi sia la causa, inclusa la sopravvenuta perdita da parte del Responsabile Tecnico del requisito di idoneità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120), l’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni. In tale periodo le funzioni di Responsabile Tecnico sono esercitate provvisoriamente dal Legale Rappresentante dell’impresa.

Tale periodo transitorio si conclude con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate.

La stessa impresa dovrà comunque comunicare alla Sezione generale della sopravvenuta cessazione, entro 30 giorni dall’evento e nominare un nuovo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti richiesti.

Le regole sopra riportate entreranno in vigore a partire dal 04 Maggio 2020.

Rifiuti – Responsabilità del Destinatario (e del Produttore)
La Corte di Cassazione Penale, con Sentenza n. 5912 del 14/02/2020, ha ribadito che il Destinatario, che ritira rifiuti da un Trasportatore non iscritto regolarmente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, effettua un’attività di gestione rifiuti non autorizzata, sanzionabile ai sensi dell’Art. 256 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti non pericolosi, pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 € in caso di rifiuti pericolosi).

Si ricorda che nel caso sopra riportato, al Produttore potrebbe essere contestato il reato di traffico illecito di rifiuti, sanzionato ai sensi dell’Art. 260 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (reclusione da 1 a 6 anni).

Corretta sistemazione dei carichi sui veicoli commerciali
Il Ministero dell’Interno ha comunicato alle forze di Polizia di rafforzare i controlli per accertare la corretta sistemazione del carico sui veicoli commerciali di massa superiore alle 3,5 ton (ma con possibilità, per l’Autorità competente, di eseguire le verifiche anche sui veicoli al di sotto di questo tonnellaggio).

I controlli che vengono effettuati riguardano nello specifico:

  • Verifica del vano di carico.
  • Per i veicoli adibiti al trasporto di container, verifica della presenza dei perni metallici di ancoraggio al telaio.
  • Verifica se il carico è sbilanciato o sistemato in modo da ostruire la visuale del conducente.
  • Verifica della presenza di sistemi di ancoraggio e della relativa etichetta di omologazione.

Si invitano pertanto le aziende ad uniformarsi agli obblighi previsti, già in vigore a dal 20/05/18 (D.M. 215/2017); i controlli, che possono essere effettuati dalle Forze dell’Ordine e dai funzionari della Motorizzazione Civile, possono portare a sanzioni fino a 338,00 €.

In caso di violazioni in materia di inidonea sistemazione del carico trasportato, può essere sanzionato anche il Caricatore, se diverso dal Trasportatore.

ALBO Rifiuti – Chiarimenti su spazzamento meccanizzato aree private
(link:https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/141-Circ2_13.02.2020.pdf)

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Circolare n. 2 del 13 Febbraio 2020, ha chiarito che le aziende che effettuano l’attività di spazzamento meccanizzato in aree private non hanno l’obbligo di iscrizione all’ALBO nella specifica Categoria (Cat. 1 – Attività di spazzamento meccanizzato).

Se la Ditta intende effettuare il trasporto dei rifiuti derivanti dalla propria attività di spazzamento meccanizzato su area privata, dovrà comunque iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Cat. 2-Bis.

I rifiuti prodotti da tale attività sono da classificare con il CER 20.03.03.

Linee Guida SNPA per la corretta classificazione dei Rifiuti
(link:https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/12/1_Delibera-SNPA-61_2019.pdf)

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida per la corretta classificazione dei rifiuti.

La Linea Guida, composta da 4 capitoli e 4 appendici, oltre ad analizzare il quadro normativo di riferimento, individua un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali* utili ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità. Fornisce una versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2OOO/532/CE, riporta esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individua i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).

*Clicca qui per scaricare lo schema per la Procedura di classificazione dei rifiuti.
*Clicca qui per scaricare lo schema per la Procedura per l’individuazione del possibile CER da attribuire al rifiuto.

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