Aggiornate le misure di isolamento e autosorveglianza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto-legge 24 marzo 2022 si indicano le nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Come gestire i vari casi

Attraverso la seguente tabella, è possibile valutare come intervenire nelle diverse casistiche, secondo le circolari del Ministero della Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021 e DGPRE 19680 del 30 marzo 2022.

In caso diIsolamentoPer chiDurata
Persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2.SISoggetti contagiati.Ridotto da 10 a 7 gg.*
In caso diAutosorveglianza / testPer chiDurata
Soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, e attualmente senza sintomi.Autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.Soggetti non sintomatici che hanno avuto contatti stretti con confermati positivi.fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, e attualmente con sintomi.Raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.Soggetti sintomatici che hanno avuto contatti stretti con confermati positivi. 
Soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, e attualmente con sintomi persistenti al quinto giorno.In caso di risultato negativo il test antigenico o molecolare va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.Soggetti con sintomi persistenti al quinto giorno dall’ultimo contatto con positivo. 
Contatti stretti da parte di operatori sanitari con confermati positivi.Test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con soggetti contagiati.Operatori sanitari.Per 5 gg dall’ultimo contatto.
* vaccinati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. Per i non vaccinati il periodo di isolamento minimo rimane di 10 gg

Le raccomandazioni del Ministero

Se è pur vero che queste misure rientrano nell’ambito dell’auto-gestione e responsabilità di ogni singolo cittadino/lavoratore, si ritiene opportuno che da parte dell’azienda vi sia una attenta sensibilizzazione e informazione di queste misure a tutele dei propri collaboratori.

È inoltre opportuno valutare la possibilità di prevedere spazi o la programmazione di orari delle pause pranzo affinché i lavoratori che dovessero rientrare nelle condizione di auto sorveglianza per contatto stretto e nello specifico nella necessità di vestire le protezione delle vie  respiratorie FFP2 abbiano la possibilità di poter effettuare la pausa pranza (qualora sia previsto la loro consumazione all’interno degli spazi aziendali) in aree separate dagli altri lavoratori in modo da poter consentire la temporanea rimozione del dispositivo di protezione prescritto.

Si raccomanda pertanto di procedere ad una informazione a tutto il personale aziendale e di tutti coloro che accedono ai luoghi aziendali (fornitori, visitatori…), mediante circolari interne, informative in bacheca o manifesti da esporre al pubblico.

A tal proposito, puoi scaricare a questo link una rapida sintesi delle nuove disposizioni, da esporre o consegnare a chi entra in azienda.

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