Protocollo COVID-19: le indicazioni per i luoghi di lavoro

Come anticipato nel precedente articolo in merito al protocollo COVID-19 e alle indicazioni da adottare per i luoghi di lavoro a seguito della cessazione dello stato di emergenza e della conseguente riduzione delle restrizioni, il 4 maggio 2022 si è tenuto l’incontro tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, le parti sociali e le associazioni del mondo datoriale.

All’incontro è stata confermata la validità del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” nella versione approvata il 6 aprile 2021 che tra le varie misure prevede, tra l’altro, l’uso obbligatorio delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto” (non necessario nel caso di attività svolte da soli).

La conferma è però temporanea, perché si rimanda ad altro incontro da tenersi entro fine giugno, per una nuova verifica del contenuto del protocollo e, probabilmente, un aggiornamento basato sulla situazione della pandemia.

A nostro avviso le considerazioni emerse nel corso dell’incontro del 4 maggio tra Governo e Parti sociali, delle quali al momento non risultano atti pubblicati, e in particolare la conclusione del proseguo dell’applicazione del protocollo “in toto” senza nessuna modifica rischia di creare delle contradizioni difficilmente applicabili rispetto alle norme e alle ordinanze emanate dalla data di pubblicazione dell’ultimo protocollo del 2021 (ad esempio l’indicazione “Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19”, quado le attuali disposizioni normative non prevedono più la quarantena ma l’autosorveglianza e l’uso della FFP2).

Evidenziamo inoltre il paradosso che la nota parli di obbligo, trattandosi invece di un’intesa di natura pattizia tra le parti che non prevede di fatto l’applicazione di sanzioni specifiche come invece era in precedenza, essendo il protocollo reso obbligatorio per tutte le aziende in forza di un DPCM non più in vigore.

Pertanto, fatto salvo gli eventuali vincoli/accordi sindacali che sono emersi dall’incontro tra le parti datoriali e sindacali che vi hanno partecipato/sottoscritto, riteniamo che rimanga nell’ambito dell’autonomia decisionale di ogni datore di lavoro la possibilità di definire specifiche disposizioni aziendali da adottare a tutela dei propri collaboratori pur nel rispetto delle disposizioni normative.

Si raccomanda comunque il datore di lavoro (anche al fine di garantire una maggior tutela, oltre che della salute dei propri collaboratori, anche della continuità produttiva aziendale) di proseguire  con l’adozione di specifiche misure di protezione come l’uso delle mascherine definendo le circostanze in cui si rendono necessarie (mancanza di distanziamento, rapporto con il pubblico, co-presenza in zone ristrette e poco areate, zone di possibile assembramento come spogliatoi, spostamento nelle mense, ingresso e uscita) e  prevenzione (distanziamento, pulizia/sanificazione, igienizzazione delle mani, areazione frequente o continua dei locali) al fine di ridurre le occasioni di possibile contagio anche in virtù dell’art. 2087 codice civile che richiede all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro che, pur non essendo più in stato di pandemia ma comunque di epidemia, l’adozione di specifiche misure di tutela sono ancora doverose.  

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