Proroga EoW rifiuti inerti – ancora uno slittamento

Proroga EoW rifiuti inerti

Il Milleproroghe colpisce ancora

Il c.d. Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2023, n. 215) modifica nuovamente la data di entrata in vigore del nuovo regolamento End Of Waste sui rifiuti da costruzione e demolizione.

Gli impianti di recupero hanno ora fino al 4 Novembre 2024 per adeguarsi al Decreto stesso, quindi 6 mesi in più rispetto alla precedente scadenza del 3 Maggio 2024.

Il riassunto della norma

Il 20 Ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 152 del 27 Settembre 2022, il quale disciplina i criteri secondo i quali i rifiuti inerti possono essere classificati come EoW (End of Waste, tradotto “Cessazione della qualifica di rifiuto”) a seguito delle operazioni di trattamento effettuate in un impianto di recupero rifiuti autorizzato.

L’EoW derivante da detti rifiuti viene denominato “aggregato recuperato”.

Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 04 Novembre 2022 e le nuove regole dovranno essere applicate entro il 4 Novembre 2024.

Qui di seguito un breve riassunto di quanto è previsto dal nuovo Decreto.

Cosa fare se vuoi produrre aggregato recuperato

Entro il 4 Novembre 2024 è necessario comunicare all’ente competente l’adeguamento al nuovo decreto del proprio impianto.

Entrata in vigore e periodo transitorio

Nelle more dell’adeguamento autorizzativo del proprio impianto, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto possono essere utilizzati e dovranno comunque avere le caratteristiche previste dalla propria Autorizzazione.

Il periodo transitorio finirà il 4 Novembre 2024.

Come procedere

Lo Studio Aerreuno è a disposizione per aiutarti ad avviare il percorso per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, obbligatoria per poter applicare quanto previsto dal nuovo Decreto.

Puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo ambiente@aerreuno.com.

LE SPECIFICHE DEL DECRETO

Rifiuti inerti ammessi per la produzione di “aggregato recuperato”.

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti elencati di seguito:

1.      Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 

CERDESCRIZIONE
17.01.01Cemento 
17.01.02Mattoni 
17.01.03Mattonelle e ceramiche
17.01.07Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.03.02Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.05.04Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.08Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.09.04Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

 2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 

CERDESCRIZIONE
01.04.08Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.09Scarti di sabbia e argilla
01.04.10Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.13Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
10.12.01Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10.12.06Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
10.12.08Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.13.11Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
12.01.17Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
19.12.09Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Attenzione! Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Obbligo di Certificazione UNI EN ISO 9001 per gli impianti che producono aggregato recuperato (EoW inerte)

Gli impianti di recupero che producono aggregato recuperato devono applicare un Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 certificata da un organismo accreditato.

Verifiche, trattamenti e operazioni sui rifiuti inerti

I trattamenti e le operazioni da effettuare sui rifiuti in entrata sono ben indicati nel nuovo Decreto:

  1. Verifica della documentazione;
  2. Controllo visivo;
  3. Accettazione del rifiuto solo quando l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo;
  4. Pesatura e registrazione del carico;
  5. Stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri;
  6. Messa in riserva dei rifiuti conformi in area dedicata impedendo la miscelazione con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
  7. Movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato;
  8. Svolgimento di controlli supplementari a campione anche tramite analisi, e in ogni caso quando l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
  9. Trattamento dei rifiuti tramite una o più delle operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Caratteristiche dell’aggregato recuperato

A seguito dei trattamenti, ogni lotto di aggregato recuperato (per un quantitativo non superiore ai 3.000 m3) dovrà rispettare specifici requisiti, da verificare tramite analisi (Tabella 2 dell’Allegato 1 del Decreto) e test di cessione (Tabella 3 dell’Allegato 1 del Decreto); il produttore dovrà poi attestare il rispetto di tali requisiti con una dichiarazione di conformità da inviare a Provincia/Regione e ARPA territorialmente competente.

Dovrà inoltre essere conservato per 5 anni, presso l’impianto di produzione o la sede legale, un campione di aggregato recuperato relativo a ciascun lotto prodotto.

Utilizzi dell’aggregato recuperato

L’aggregato recuperato può essere utilizzato esclusivamente per:

  1. La realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  2. La realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  3. La realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  4. La realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  5. La realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  6. Il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), si applica la Marcatura CE (Reg. UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011).

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) devono essere rispettati i limiti relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento (voce 47 dell’allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006).

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