Consulenze e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

valutazione dei rischi
valutazione dei rischi

PREMESSA NORMATIVA

La normativa di riferimento di tutte le questioni legate alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, rientrano nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai fini della normativa in questione, il Datore di Lavoro è la persona (ad esempio tra i soci di una società) che è dotato dei pieni poteri decisionali e di spesa dell’azienda e, come tale, è responsabile a livello amministrativo e penale di ciò che accade in azienda.

Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; 
  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Quanto sopra è doveroso, in quanto il Datore di Lavoro, affidando all’esterno la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, non si esime dalla responsabilità della valutazione di tutti i rischi presenti nella propria organizzazione aziendale.

Cosa deve fare il Titolare/Datore di Lavoro?

Il Datore di Lavoro deve quindi effettuare la valutazione di tutti i rischi aziendali, riportando i risultati sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con indicate le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare e il Piano di Miglioramento che il Datore di Lavoro deve programmare.

A titolo puramente esemplificativo, i rischi da valutare in una azienda possono essere così riassunti:

  • rischi legati agli ambienti di lavoro e relative pertinenze;
  • rischi legati alle attrezzature, macchinari, impianti, utensili di lavoro, mezzi di trasporto;
  • rischi legati alle mansioni lavorative;
  • rischi legati al rumore e alle vibrazioni meccaniche, attraverso misurazioni strumentali;
  • rischio elettrico – rischi legati ai campi elettromagnetici (CEM);
  • rischi legati al microclima – caldo/freddo;
  • rischi legati alle radiazioni ottiche artificiali (ROA);
  • rischi legati all’uso dei videoterminali (VDT);
  • rischio incendio con relativa predisposizione delle procedure del Piano d’Emergenza ed Evacuazione, con gli eventuali elaborati grafici da dislocare in vari punti dell’azienda;
  • rischi legati all’uso/manipolazione di prodotti o sostanze chimiche pericolose con eventuali campionamenti ed analisi chimiche degli agenti aerodispersi;
  • rischi legati agli agenti cancerogeni/biologici;
  • rischi legati alle polveri di legno duro;
  • rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi (MMC) o movimenti ripetitivi (Mov.Rip.);
  • rischi da stress-lavoro correlato;
  • rischi legati alla differenza di età, genere, lingua, tipologia contrattuale
  • rischi per le lavoratrici donne in età fertile;
  • rischi per i lavoratori minorenni;
  • rischi da atmosfere esplosive (ATEX);
  • rischi da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;

Una volta effettuata la valutazione, che deve tenere conto delle norme di buona prassi, linee guida ed eventuali normative specifiche e di settore, redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e programma tutta la formazione aziendale delle figure interessate, in merito alla Sicurezza sul Lavoro (si veda il capitolo specifico per la Formazione (FARE COLLEGAMENTO).

In presenza di esposizione a rischi particolari specifici, oltre un determinato livello, prevista la nomina di un Medico Competente per l’attivazione della Sorveglianza Sanitaria.

Uso di prodotti chimici

Nei casi di utilizzo di prodotti chimici pericolosi, il Datore di Lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi specifica e dettagliata, analizzando tutti i prodotti chimici e relative Schede di Sicurezza e/o Schede Dati Sicurezza, anche secondo la nuova normativa CLP, prendendo in considerazione i lavoratori esposti, le modalità e quantitativi di utilizzo dei prodotti stessi, gli eventuali sistemi di captazione, le modalità di stoccaggio/deposito, ecc., con successiva attribuzione del livello di rischio.

Nell’uso sistematico di prodotti, sostanze, liquidi e/o preparati chimici pericolosi, potrebbe rendersi necessario effettuare uno o più campionamenti ambientali e/o personali durante le lavorazioni esposte al rischio chimico, al fine di monitorare la reale esposizione dei lavoratori, effettuando un’analisi chimica della concentrazione degli inquinanti, riportando i risultati nel DVR.

Rischio incendio e Piano d’Emergenza ed Evacuazione

Il Datore di Lavoro è tenuto alla valutazione del rischio incendio, tenendo in considerazione nei vari reparti, del carico d’incendio del quantitativo dei prodotti combustili (arredi, depositi, archivi, ecc.) e/o dei liquidi infiammabili presenti.

A seguito della valutazione e dell’identificazione del livello di rischio, deve predisporre le procedure del Piano di Emergenza ed Evacuazione, con l’indicazione ed adozione delle necessarie procedure, misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e/o situazioni d’emergenza, oltre che alle relative Planimetrie del Piano da affiggere nei vari reparti.

Nelle planimetrie devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

Inoltre, il Datore di Lavoro deve predisporre il Registro dei Controlli su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Appalti d’opera e/o somministrazione lavoro a Terzi - DUVRI

Le attività affidate/appaltate ad aziende terze, sono da regolamentare ai sensi di quanto indicato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, atto al coordinamento e cooperazione tra aziende, al fine del miglioramento della gestione della sicurezza sul lavoro e per i rischi da interferenze.

In tal caso il Datore di Lavoro, in qualità di Committente, deve provvedere alle attività di gestione di coordinamento e cooperazione tra le aziende scelte per i lavori, quali ad esempio impiantisti, manutentori, servizi di facchinaggio, ecc. all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. In caso di interferenze con le proprie attività, deve predisporre, nei casi previsti, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza (DUVRI), indicando i relativi rischi.

Cosa possiamo fare per aiutarti?

Per questo argomento, affianchiamo il Datore di Lavoro nella fase di valutazione dei rischi con relativa elaborazione del DVR, Piano di Miglioramento e documentazione a supporto. Per conoscere la realtà aziendale, verrà effettuato un sopralluogo di un ns. Tecnico presso la sede aziendale, nel quale verranno svolte le seguenti attività:

  • colloquio con il Datore di Lavoro (o suo riferimento interno per la sicurezza) per la raccolta dei dati ed informazioni circa i dati aziendali, il ciclo produttivo, organizzazione del lavoro, ecc.;
  • presa visione della documentazione tecnica ed autorizzativa inerente alla sicurezza sul lavoro (verrà inviato un elenco di documenti ed informazioni da predisporre per il sopralluogo);
  • presa visione degli ambienti di lavoro, uffici, magazzini, reparti produttivi, pertinenze esterne, ecc.;
  • presa visione delle attrezzature di lavoro, macchinari, impianti, elenco materie prime utilizzate e prodotto finito con le relative mansioni, prodotti chimici utilizzati..;
  • misurazioni strumentali per la valutazione dei rumori e vibrazioni;
  • quant’altro possa essere utile al buon esito della valutazione dei rischi.

Il DVR sarà composto da una Parte Generale, nella quale verranno indicati i dati generali dell’azienda e i criteri di valutazione adottati e da una serie di Allegati, nei quali vengono sviluppati nel dettaglio i vari rischi specifici individuati, con riferimento all’incarico assegnato. Conterrà inoltre tutta una serie di documentazione a supporto del Datore di Lavoro, per le successive integrazioni, aggiornamenti, nomine degli addetti, ecc., utili al mantenimento e gestione della sicurezza sul lavoro.

Questo documento è stato sviluppato negli anni, in base alle esperienze conseguite dalla nostra struttura sul campo e attraverso un continuo e costruttivo confronto con gli Enti preposti al controllo ASL – SPISAL del nostro territorio.

Quali sono i rischi?

Per le inadempienze agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono previste sanzioni penali (arresto da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 8 mesi o ammenda da €uro 245,70 a €uro 9.828,05), e sanzioni amministrative (minimo €uro 614,25 – massimo €uro 8.108,14), oltre che la sospensione dell’attività, in caso di violazioni gravi e reiterate.

Inoltre, per le sanzioni previste in caso di mancate visite mediche (sanzione amministrativa da €uro 2.457,02 a €uro 4.914,03) e omessa formazione (arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da €uro 1.474,21 ad €uro 6.388,23) se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi delle sanzioni sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi delle sanzioni sono triplicati.

Scopri tutti i servizi disponibili